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La parola al commercialista – Le novità della Legge di Bilancio 2023, seconda parte

Legge di Bilancio 2023 n.197, Pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022.

SECONDA PARTE

Misure fiscali per ridurre la pressione fiscale

  • Si innalza a 85 mila euro (da 65.000) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%.;
  • Si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti;
  • Sono qualificati come redditi da lavoro dipendente le cosiddette mance, nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
  • Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato
  • Si applica un’aliquota IVA ridotta al 5% ai servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023;
  • Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax;
  • Si prevede che le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio deducano le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali
  • Sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia;
  • Si assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei IVA sui pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%;
  • Proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa; proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36;
  • Si consente di detrarre dall’Irpef il 50 per cento dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici;
  • Si estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera;
  • Si assoggettano a imposta sostitutiva con aliquota del 5% le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, ove siano percepite da soggetti residenti senza l’intervento di intermediari italiani;
  • Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • Sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
  • Possibile affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • Si assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia;
  • Sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cd. società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci;
  • Proroga al 30 settembre 2023. Per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022 c’è tempo fino al 30.09.2023;
  • Le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022;
  • Riaperta la possibilità di rivalutare titoli e partecipazioni, nonché terreni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva e dei terreni edificabili e con destinazione agricola -Redazione perizia entro il 15 novembre 2023.
  • Imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Agevolazioni anche per i terreni montani;
  • Proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.
  • Viene introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. E’ consentito ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria con il pagamento un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno.
  • Viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. L’Agenzia può verificare l’effettivo esercizio dell’attività. Vengono indicate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile. Eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.

Rubrica a cura del Dott. Salvatore Muscatello – Laureato in Scienze Politiche indirizzo Economico presso l’Università di Genova. Appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova con incarichi speciali fino al 2000. Dal 2001 Commercialista e Revisore contabile con studio in Arenzano.