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La Parola al Commercialista – Saldo IMU-TASI da pagare entro il 16 dicembre

Dott. Salvatore Muscatello – Laureato in Scienze Politiche indirizzo Economico presso  l’Università di Genova. Appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova con incarichi speciali fino al 2000. Dal 2001 Commercialista e Revisore contabile con studio in Via Sauli Pallavicino 4, Arenzano.

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Saldo IMU-TASI da pagare entro il 16 dicembre

Il 16 dicembre scade il termine per pagare il saldo dell’IMU e della TASI.

Il versamento dell’IMU e della TASI, deve essere effettuato in due rate:

  1. la prima in acconto, pari al 50% di quanto pagato l’anno precedente, entro il 16 giugno;
  2. la seconda, a saldo entro il 16 dicembre.

Determinazione della base imponibile.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni presenti nel territorio dello stato italiano, a qualunque titolo posseduti, compresi anche i beni strumentali, i beni merce e beni patrimonio.

La base imponibile IMU viene determinata nel seguente modo:

  • per i fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione opportunamente rivalutata del 5% e applicando appositi moltiplicatori;
  • per le aree fabbricabili: il valore è costituito dal valore venale di commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione tenendo conto di: territorio in cui sono collocati, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, eventuali oneri di adattamento del terreno per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree con analoghe caratteristiche;
  • per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: non iscritti al catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, e fino a che non vengano iscritti al catasto con attribuzione di rendita catastale, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, applicando appositi coefficienti aggiornati annualmente con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
  • per i terreni agricoli: a partire dal 2016, l’imponibile IMU si calcola applicando, all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
  • Godono di una riduzione della base imponibile al 50% i seguenti fabbricati:
    1. fabbricati di interesse storico o artistico;
    2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

A partire dal 2016 godono:

  1. di una riduzione del 25% sull’imposta calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, gli immobili locati a canone concordato (L. n. 431/1998);
  2. di una riduzione del 50% della base imponibile IMU le unità immobiliari non di lusso, concesse in comodato d’uso gratuito a figli o genitori.

Sono necessarie alcune condizioni per il comodante:

  • deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia;
  • deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
  • il contratto deve essere registrato.

Calcolo dell’IMU

Attualmente l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerate abitazioni di lusso che pur dovendo pagare l’IMU, godono di alcune agevolazioni:

1. aliquota agevolata: alle abitazioni di lusso è riservata l’aliquota ridotta pari allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile con deliberazione comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

2. detrazione: all’abitazione principale viene riconosciuta una detrazione pari a 200 euro da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto.

Calcolo della TASI

La TASI è l’imposta destinata alla copertura dei servizi indivisibili offerti dai Comuni (manutenzione giardini, illuminazione pubblica, ecc.), che ha molti punti in comune con l’IMU come, ad esempio, la determinazione della base imponibile e il calcolo dell’imposta.

La TASI comunque, rispetto all’IMU, è un’imposta che:

1. non colpisce i terreni agricoli;

2. ha come soggetti passivi anche gli occupanti dell’unità immobiliare, come ad esempio, il locatario. In particolare la normativa ha stabilito che l’occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivamente dovuto, percentuale stabilita dal comune nel regolamento.

Modalità di pagamento

La normativa prevede che l’IMU e la TASI si possano versare in unica rata nel mese di giugno, salvo poi ad effettuare l’eventuale conguaglio in caso di variazione dell’aliquota.

Il regolamento comunale stabilisce l’importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il pagamento, comunque il limite minimo riferito all’importo dovuto complessivamente ai fini dell’imposta, per gli immobili situati in uno stesso comune, non deve essere inferiore a 12 euro.

Il versamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 (sia ordinario, sia semplificato) o con bollettino postale.