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La parola al commercialista – Tutte le novità della Legge di Bilancio 2024

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Ecco le novità della Legge di Bilancio 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa

Prorogata al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età (un’età inferiore a 36 anni e un ISEE non superiore ai 40.000 euro).

Plastic tax

Posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Ripristino aliquote iva

Ripristino aliquota IVA al 10% relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristinata inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Riduzione aliquota iva

Ridotta l’aliquota IVA al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, per la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.

Alle plusvalenze suddette si applica l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Esenzione IMU

Per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato è prevista l’esenzione IMU.

L’Agenzia delle entrate può verificare, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Aumento dell’IVIE e IVAFE

L’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – passa dallo 0,76 all’1,06 per cento e l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Monitoraggio partite IVA

Effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

Locazioni brevi

Aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per chi ha optato per la cedolare secca, la tassazione passa dal 21 al 26%.

Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.

Incremento Bonus asili nido

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati che è elevato a 2.100 euro.

Riduzione della pressione fiscale

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Nel testo si legge che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nuove Aliquote e scaglioni Irpef

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Misure fiscali per il welfare aziendale: solo per il 2024 aumento soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).

I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, il comma 21 prevede che, per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024

Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.

Redazione ed il giuramento della perizia effettuati entro il 30 giugno 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Bonus sociale elettrico

Contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico anche per il primo trimestre 2024.

Canone Rai

La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.

Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.

Accise sigarette

Tra le misure previste dal comma 48, si stabilisce un aumento dell’ammontare delle accise per le sigarette, in particolare, l’importo specifico fisso per unità di prodotto, viene determinato per l’anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.

L’accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Per le sigarette, l’onere fiscale minimo viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.

Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, questi saranno sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.

Mentre per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, saranno assoggettati ad imposta di consumo in misura pari:

  • per i prodotti contenenti nicotina: dal 15% al 16% nel 2025 e dal 15% al 17% dal 2026;
  • per i prodotti non contenenti nicotina: dal 10% all’11% nel 2025 e dal 10% al 12% dal 2026.

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Rubrica a cura del Dott. Salvatore Muscatello – Laureato in Scienze Politiche indirizzo Economico presso l’Università di Genova. Appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova con incarichi speciali fino al 2000. Dal 2001 Commercialista e Revisore contabile con studio in Arenzano.